Sulla foundation di un corretto ragionamento inferenziale, ancorato ad un solido paradigma eziologico e all'intera evidenza probatoria disponibile e di un accertamento condotto ex write-up, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione, immune da vizi logici e giuridici, circa la reale efficacia condizionante della condotta atipica, quale concorrente esterno, di D. Questi, infatti, nella veste di soggetto costantemente preposto, anche nel periodo 1978-1982, alla consegna agli esponenti del sodalizio mafioso, for every conto di B.
Volendo, infatti, individuare il fondamento di tale correttivo, esso è finalizzato advertisement attuare il disposto dell’art. 28 del citato atto sovranazionale, il quale impegna ciascun Paese firmatario ad adottare le misure legislative o di altro tipo, dirette ad assicurare che talune situazioni circostanziali, puntualmente elencate nella norma, possano essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare le sanzioni relative ai reati di sfruttamento ed abuso sessuale here sui minori. Orbene, fra tali ipotesi, rientra proprio la commissione del reato nell’ambito di un’organizzazione criminale.
I giudici, con motivazione diffusa, coerente e fondata sul puntuale esame del contributo conoscitivo fornito da ciascuno dei collaboratori e sui punti di reciproca convergenza del loro rispettivo narrato, osservavano che dalle suddette dichiarazioni emergeva che i pagamenti di B. in favore di "cosa nostra" palermitana - quale corrispettivo per la complessiva protezione a lui accordata e in attuazione dell'accordo raggiunto nel 1974 con la mediazione di D.
Tale disposizione disciplina in maniera autonoma ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate in essa ponder e, in particolare, prevede espressamente che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al comma six comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena stabilita nel comma 4, così derogando alla norma generale.
Ciò posto i giudici territoriali, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno, all'esito del puntuale esame delle risultanze probatorie acquisite, sottolineato la posizione paritaria dei partecipanti all'accordo di protezione e hanno descritto l'assenza di qualsiasi costrizione nella condotta dell'imputato che, avvalendosi dei rapporti personali di cui già godeva a Palermo con taluni esponenti di "cosa nostra" e dell'amicizia con C. che gli aveva permesso di caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso di essi, rendeva possibile, con la sua mediazione, un accordo di reciproco interesse tra i vertici dell'associazione mafiosa, nella loro posizione rappresentativa, e l'imprenditore B.
uu., vertendosi in ipotesi di conflitto virtuale in materia di estrema rilevanza, non solo giuridica, sulla quale si appalesa ormi necessario un intervento ermeneutico di superiore autorevolezza.
l'irrilevanza del mutamento degli equilibri intemi a "cosa nostra" palermitana rispetto alla prosecuzione dell'accordo di protezione stipulato nel 1974 tra gli esponenti mafiosi ( Bo.
Ha puntualizzato la Cassazione che la condotta di partecipazione advert un’associazione for each delinquere, for each essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa (Cass. 26-1-2005, n. 2350).
Confermava, nel resto, la sentenza impugnata e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo.
La significatività e concludenza del comportamento asseritamente tenuto da D.M. a proposito della c.d. "messa a posto delle antenne" in epoca successiva al 1980 non era sorretta da adeguata motivazione e da un quadro probatorio di univoca concludenza. Tale iniziativa, secondo l'assunto accusatorio, veniva, infatti, a collocarsi in un periodo nel quale, già da un apprezzabile lasso di tempo (dagli inizi del 1978), l'imputato aveva interrotto i rapporti professionali (anche se non amicali) con l'location imprenditoriale che faceva riferimento a B.
il dolo specifico, non basta la volontà di delinquere ma occorre che i colpevoli siano consapevoli e coscienti di contribuire con la loro condotta a rinforzare il potere della mafia.
La Corte territoriale riteneva le dichiarazioni di S. rilevanti sotto due profili. for each un verso esse dimostravano che la protezione garantita in virtù del patto stipulato nel 1974 period proseguita senza sosta e che, in attuazione dello stesso, l'imprenditore B.
Il riferimento alla parte della sentenza coperta da giudicato interno era, inoltre, funzionale a stabilire se si fosse o meno in presenza di un unico reato permanente e se ricorrevano, o meno, i presupposti for each il riconoscimento della continuazione con conseguenti riflessi sul trattamento sanzionatorio.
lgs. 286/ninety eight, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b)